Art. 4.
(Potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire una maggior efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, di maltrattamenti e di abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.
      2. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi e di maltrattamenti nonché ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.